07Fantapazznews dà seguito alla rubrica del nostro partner assocalciatori.it riportandone il seguente articolo: SOCIETA’ NON AMMESSE AI CAMPIONATI 2018/2019.
Vi presentiamo la situazione riguardante le società non ammesse ai campionati di competenza 2018/19.
FC BARI
La società non è stata ammesse al campionato di competenza con CU n. 22 del 20 luglio 2018.
I calciatori sono stati svincolati con CU n° 39 del 2 agosto 2018.
Per quanto concerne il recupero delle eventuali mensilità maturate e non percepite al 30 giugno 2018, nonva predisposto alcun ricorso al Collegio Arbitrale, ma si deve invece procedere inviando le formali richieste al Fondo di Solidarietà (c/o AIC, Via G. Spontini 24, 00198 Roma), con raccomandata A.R. o altro mezzo anche informatico entro il termine perentorio di 6 mesi dalla data della revoca, e cioè entro il 20 gennaio 2019.
AC CESENA
La società non è stata ammesse al campionato di competenza con CU n. 23 del 20 luglio 2018.
I calciatori sono stati svincolati con CU n° 34 del 24 luglio 2018.
Per quanto concerne il recupero delle eventuali mensilità maturate e non percepite al 30 giugno 2018, nonva predisposto alcun ricorso al Collegio Arbitrale, ma si deve invece procedere inviando le formali richieste al Fondo di Solidarietà (c/o AIC, Via G. Spontini 24, 00198 Roma), con raccomandata A.R. o altro mezzo anche informatico entro il termine perentorio di 6 mesi dalla data della revoca, e cioè entro il 20 gennaio 2019.
SS FIDELIS ANDRIA – AC MESTRE – AC REGGIANA
Le società non sono state ammesse al campionato di competenza con CU, rispettivamente, n. 24, 25 e 26 del 20 luglio 2018.
I calciatori sono stati svincolati con CU n° 34 del 24 luglio 2018.
Per quanto concerne il recupero delle eventuali mensilità maturate e non percepite al 30 giugno 2018, nonva predisposto alcun ricorso al Collegio Arbitrale, ma si deve invece procedere inviando le formali richieste al Fondo di Solidarietà (c/o AIC, Via G. Spontini 24, 00198 Roma), con raccomandata A.R. o altro mezzo anche informatico entro il termine perentorio di 6 mesi dalla data della revoca, e cioè entro il 20 gennaio 2019.